Autostrada SI...tangenziale NO

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RobyOne
00domenica 26 giugno 2005 10:20
Ho acquistato da poco un Kymco MXU 250 a Reggio Emilia...il concessionario mi ha "informato" sul fatto che:

1 - Ora c'è l'obbligo del casco

2 - Per questo motivo e per il fatto che è superiore ai 150 cc
può andare in autostrada (facendo avviamente riferimento
alle moto!)

3 - Quando gli ho fatto presente che all'ingresso della tangenziale di Parma c'è un bel cartello dove è indicato chiaramente che non possono accedervi i quadricicli fino a 249 c.c. di cilindrata (l'MXU 250 è proprio 249 c.c.!) ha ribadito: "sulla tangenziale NO ma sull'autostrada SI"!!!

Alla fine dopo che gli ho fatto presente che l'autostrada era un'attimino "superiore" alla tangenziale si è arreso e si è ripromesso di telefonare ad un fantomatico ingegnere di Milano per averne la canferma.

Sta di fatto che a saperlo prima ne avrei comprato uno di cilindrata superiore

un saluto a tutti
xericos2
00domenica 26 giugno 2005 11:37
Cosa dice la legge
I quadricicli non possono accedere ne in tangenziale ne in autostrada ne sulle superstrade. Qualsiasi sia la sua cilindrata la cosa non è ammessa. Quindi mettiti l'animo in pace e pensa che hai fatto un ottimo acquisto per iniziare a divertirti. Per completare l'opera comincia ad andarci in giro e partecipa ai raduni, vedrai che ti divertira.

Ti ricordo comunque di registrarti.
Ciao Federico
IlFero
00lunedì 27 giugno 2005 01:17
Re: Cosa dice la legge

Scritto da: xericos2 26/06/2005 11.37
I quadricicli non possono accedere ne in tangenziale ne in autostrada ne sulle superstrade. Qualsiasi sia la sua cilindrata la cosa non è ammessa. Quindi mettiti l'animo in pace e pensa che hai fatto un ottimo acquisto per iniziare a divertirti. Per completare l'opera comincia ad andarci in giro e partecipa ai raduni, vedrai che ti divertira.

Ti ricordo comunque di registrarti.
Ciao Federico



Concordo pienamente
armando90
00giovedì 3 aprile 2008 17:47
strano
apparte ke quello del concessionario ti abbia detto una cavolata,
io sapevo ke i quad potevano entrare in autostrada e superstrada,
se di cilindrata rispettivamente maggiore a 249 e a 149 ma con un
limite di peso del mezzo senza pieno e passeggero
fuoristradista
00giovedì 3 aprile 2008 20:48
no no tutte balle. autostrade, tangenziali e extraurbane principali non si va... anceh se più di qualche volta la sera tardi...
claudio.11
00giovedì 24 luglio 2008 10:59
io non capisco il motivo però... se ho un raptor, va veloce e nn penso che dovrebbe creare problemi......boh, non riesco a capire
Robix90
00giovedì 24 luglio 2008 12:41
Re:
claudio.11, 24/07/2008 10.59:

io non capisco il motivo però... se ho un raptor, va veloce e nn penso che dovrebbe creare problemi......boh, non riesco a capire




Purtroppo anche per questo i quad sono svantaggiati perchè il quad non può sostituire la moto come alcuni pensano proprio per questi motivi...va be accontentiamoci delle stradine urbane....almeno quelle...
scrambler89g
00giovedì 24 luglio 2008 13:00
e poi x le leggi il quad per essere omologato deve avere 14 KW e nn deve sorpassare gli 80KM/H quindi in teoria siamo di intralcio anche se le nostre bestioline fanno i 100km/h e avolte gli sorpassano pure!
leag71
00giovedì 24 luglio 2008 13:47
Re:
scrambler89g, 24/07/2008 13.00:

e poi x le leggi il quad per essere omologato deve avere 14 KW e nn deve sorpassare gli 80KM/H quindi in teoria siamo di intralcio anche se le nostre bestioline fanno i 100km/h e avolte gli sorpassano pure!



Chissà perché ho la sensazione che con il numero sempre crescente di quad tra un po le cose cambieranno ..... [SM=x402398] [SM=x402418]


Robix90
00giovedì 24 luglio 2008 17:09
Re: Re:
leag71, 24/07/2008 13.47:



Chissà perché ho la sensazione che con il numero sempre crescente di quad tra un po le cose cambieranno ..... [SM=x402398] [SM=x402418]






Speriamo comunque non parliamo troppo forte [SM=g27832] [SM=g27832] [SM=g27832] le cose possono cambiare anche in peggio [SM=x402407] [SM=x402407] [SM=g27816] [SM=g27816]
claudio.11
00mercoledì 30 luglio 2008 18:48
Re:
scrambler89g, 24/07/2008 13.00:

e poi x le leggi il quad per essere omologato deve avere 14 KW e nn deve sorpassare gli 80KM/H quindi in teoria siamo di intralcio anche se le nostre bestioline fanno i 100km/h e avolte gli sorpassano pure!




ti correggo, 15 kw, non è che sono pignolo, ma non vorrei che qualcuno si confondesse.. [SM=x402400]
kriszing91
00giovedì 31 luglio 2008 12:18
Quella dell'autostrada è davvero il massimo. Pagherei per sentirla dal vivo.
ciciusso
00giovedì 31 luglio 2008 19:08
il bello e' che ne senti anche di peggiori!!! [SM=g27828]
elenapech
00giovedì 20 novembre 2008 22:35
..Ma per fortuna vende i quad!
dux.Osimo
00venerdì 21 novembre 2008 08:14
il brutto è che quando si accorgeranno che ormai siamo una realta le cose cambieranno e molto in peggio !!!! sperate sempre che si rimanga una nicchia insignificante con la dovuta ignoranza !!! nel momento in cui questa sparira la rimpiangeremo e parecchio!!!!
ilfero
00venerdì 21 novembre 2008 08:41
Re:
dux.Osimo, 21/11/2008 8.14:

il brutto è che quando si accorgeranno che ormai siamo una realta le cose cambieranno e molto in peggio !!!! sperate sempre che si rimanga una nicchia insignificante con la dovuta ignoranza !!! nel momento in cui questa sparira la rimpiangeremo e parecchio!!!!




Concordo pienamente .....
(Deserteagle)
00domenica 1 febbraio 2009 02:05
ma i dico...
[SM=x402407] ma che balle e balle...
avete presente la prima fiat 500? quella di lupen...
o se no, anche la fiat 127.. che dire... la fiat panda vecchio modello... lor possono accedere in autostrada...
volete che un bel renegade o simili o anche uno scrambler non siano di intralcio quanto loro? mah...
a presto!
mau.rock
00sabato 7 febbraio 2009 17:53
Re: Cosa dice la legge
xericos2, 26/06/2005 11.37:

I quadricicli non possono accedere ne in tangenziale ne in autostrada ne sulle superstrade. Qualsiasi sia la sua cilindrata la cosa non è ammessa. Quindi mettiti l'animo in pace e pensa che hai fatto un ottimo acquisto per iniziare a divertirti. Per completare l'opera comincia ad andarci in giro e partecipa ai raduni, vedrai che ti divertira.

Ti ricordo comunque di registrarti.
Ciao Federico



il quad in autostrada e superstrada in effetti e' sprecato...
divertiti sullo sterrato!!

mau.rock
00sabato 7 febbraio 2009 18:14
il quad in effetti in autostrada e' sprecato... buon divertimento sullo sterrato!!!!
outtyvic
00lunedì 9 febbraio 2009 13:50
son d'accordo il quad su strada va bene per piccoli tragitti il massimo lo si ottiene sempre in fuoristrada o in pista per chi ama correre [SM=x402405] [SM=x402406] [SM=x402418]
piccolociccio
00giovedì 17 settembre 2009 02:46
Re:
mau.rock, 07/02/2009 18.14:

il quad in effetti in autostrada e' sprecato... buon divertimento sullo sterrato!!!!




Il comma 4 dell'articolo 175 codice della strada prevede che
"Gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del codice non sono ammessi a circolare in autostrada o nelle strade extraurbane principali se non sono in grado, per costruzione, di sviluppare la velocità in piano di almeno 80 km/h. Il Ministro dei lavori pubblici può, ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del codice, fissare limiti minimi di velocità per altre categorie di veicoli di cui all'articolo 54 del codice"

Ma l'articolo in questione parla di autoveicoli, anzi di autovetture: pertanto non è il riferimento alla velocità che, eventualmente, preclude la circolazione in autostrada per i "quad", vale a dire per i "quadricicli".

L'articolo 175 comma 2 lettera a vieta, fra gli altri, ai motocicli inferiori ad una certa cilindrata di accedere e circolare in autostrada ma, se è vero che il quadricicli sono motoveicoli, è altrettanto vero che non sono motocicli.

I quadricicli (quad) sono pertanto motoveicoli per i quali l'articolo 175 comma 2 lettera b prevede il divieto di circolazione in autostrada se "di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg".

Ne consegue che il quadriciclo in questione può circolare in autostrada solamente rispettando quanto previsto dall'articolo 175 comma 2 lettera b sopra descritto

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.

2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico;

b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;

c) veicoli non muniti di pneumatici;

d) macchine agricole e macchine operatrici;

e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;

f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;

g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;

h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;

i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.

6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:

a) trainare veicoli che non siano rimorchi;

b) richiedere o concedere passaggi;

c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;

d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.

8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.

9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 23 a euro 92.

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.


pozzoli.samuele
00martedì 8 maggio 2012 15:45
E infine, per fare ancor più chiarezza...
Come da oggetto, permettetemi di aggiungere un ultimo estratto dal codice della strada a cui per forza dobbiamo attenerci:

Direttamente dall'art. 53, comma 1 lettera H, troviamo la definizione:

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

Quindi sembrerebbe che possiamo trovare al concessionario un mostruoso quad che pesa a vuoto più di 400 KG (ma non sarebbe un mezzo un po' troppo denaturato?) che potrebbe in linea di principio essere al limite della circolazione autostradale. Ma con le successive integrazioni, nello specifico quelle riportate della Direttiva 93/93/Cee del Consiglio, del 29 ottobre 1993:

Le masse massime a vuoto dei veicoli a motore a tre o quattro ruote sono le seguenti:

...

veicoli a motore a quattro ruote:
- 350 kg per i quadricicli leggeri;
- 400 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di persone;
- 550 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di merci (non sono prese in considerazione le masse delle batterie di propulsione dei veicoli elettrici).

Quindi vediamo esclusi i quadricicli trasporto persone da questa categoria dove il peso massimo a vuoto non collima con quanto richiesto.

Io, comunque, ho fatto un affarone e ho trovato un magnifico rimorchio centinato per portare a spasso il mio quad... Addirittura la moglie considera ormai il quad il mio bimbo e il rimorchio il suo passeggino rosso... (colore del centine). Addirittura, essendo Polaris ed avendo quella graziosa protezione di gomma sulla chiave... dice pure che ha il suo ciuccio!
Che dite, saranno messaggi subliminali???? [SM=x402412] [SM=x402412] [SM=x402412]

Come al solito, sperando di aver parlato con pura cognizione di causa.
Andruet
00martedì 8 maggio 2012 17:21
Re: E infine, per fare ancor più chiarezza...
pozzoli.samuele, 08/05/2012 15.45:


Direttamente dall'art. 53, comma 1 lettera H, troviamo la definizione:

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, ecc...



Interessante questa cosa... [SM=x402400] [SM=x402400] [SM=x402399] [SM=x402429] [SM=g2566963]



(Millino)
00martedì 8 maggio 2012 18:01
Re: Re: E infine, per fare ancor più chiarezza...
Andruet, 08/05/2012 17.21:



Interessante questa cosa... [SM=x402400] [SM=x402400] [SM=x402399] [SM=x402429] [SM=g2566963]






Il razzo a vuoto quanto pesa a libretto????


pozzoli.samuele
00martedì 8 maggio 2012 18:07
Questa è una domanda interessante
Questa è proprio una domanda interessante!

Per mio conto, ho il Polaris X2 800 e da 790Kg come unica massa, che direi essere decisamente la MCPC.

Di masse a vuoto... MISTERO! sul libretto non c'è traccia, nemmeno sul testo in basso a sx. Che sia considerato trasporto merci per il cassoncino ribaltabile???? Ma comunque da qualche parte dovrebbe esserci. La cercavo per la portata minima del rimorchio ma non c'è nulla. Io l'ho considerata sotto i 400 che dovremmo esserci! O almeno spero! Hihihi...
ilfero
00mercoledì 9 maggio 2012 10:55
Re: Questa è una domanda interessante
pozzoli.samuele, 08/05/2012 18.07:

Questa è proprio una domanda interessante!

Per mio conto, ho il Polaris X2 800 e da 790Kg come unica massa, che direi essere decisamente la MCPC.

Di masse a vuoto... MISTERO! sul libretto non c'è traccia, nemmeno sul testo in basso a sx. Che sia considerato trasporto merci per il cassoncino ribaltabile???? Ma comunque da qualche parte dovrebbe esserci. La cercavo per la portata minima del rimorchio ma non c'è nulla. Io l'ho considerata sotto i 400 che dovremmo esserci! O almeno spero! Hihihi...



Secondo il regolamento del codice della strada, i motoveicoli oltre i 375 kg devono essere muniti di faro di retromarcia e devono marciare con triangolo e giubbottino per la sosta .....

indi nessun quad sara' mai "dichiarato" oltre i 375 di massa a vuoto .... ;-)

A meno che non siano coglioni coloro che hanno depositato l'omologazione ... e ancora piu' coglioni al ministero che l'hanno accettata senza faro di retromarcia ...

La dichiarazione del peso non viene realmente verificata da nessuno e non deve essere presentata con una certificazione di verifica.

PS: complimenti per la ricerca legale sopraesposta, confermo il tutto ....

;-)
cicccioo
00mercoledì 9 maggio 2012 16:27
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati;
30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.


Art. 141.
Velocità (1) (2)

1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione. (pertanto ne consegue che se il limite è di 80 Kmh il quadriciclo può circolare)

7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. (3)

9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. (3) (4)

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94. (3)

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. (3)

(1) Questo articolo è stato così modificato da ultimo dal D.L. 3 agosto 2007 n. 117 (Decreto Bianchi), convertito dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160.
(2) Vedi art. 342 reg. cod. strada.
(3) Questo comma è stato così da ultimo modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010.
(4) I periodi: “Fuori dei casi previsti dall’articolo 9, chiunque, a qualsiasi tiolo o per qualunque finalità, gareggia in velocità con i veicoli a motore, è punito con l’arresto da uno a otto mesi e con l’ammenda da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro, nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.” aggiunti dal D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 7 agosto 2002, sono stati soppressi dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Le parole: “Salvo quanto previsto dagli articoli 9 –bis e 9-ter,” sono state premesse a questi periodi dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151
pozzoli.samuele
00giovedì 10 maggio 2012 12:49
Re:
cicccioo, 09/05/2012 16.27:



...

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

...

Art. 141.
Velocità (1) (2)

...

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione. (pertanto ne consegue che se il limite è di 80 Kmh il quadriciclo può circolare)

...





Cicccioo, vero che guardando i limiti di velocità è puramente ipotetico che i quad possano circolare sulla autostrade, sopratutto se guardi solo questi due articoli, ma proprio per questo rimando alla questione peso, che preclude in via definitiva ogni circolazione.

Sfruttando la discussione di piccolociccio, alla pagina precedente, la mia successiva risposta e gli appunti riportati qui sopra da Il Fero, riporto la tua attenzione all'art. 175, comma 2 lettera b


2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

...

b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;


Tenuti presenti gli appunti riportati in seguito, il tuo quad avrà sicuramente massa a vuoto inferiore a 400KG, il che comporta il divieto di circolazione.

Questo in termini di legge.
cicccioo
00giovedì 10 maggio 2012 14:16
Re: Re:
pozzoli.samuele, 10/05/2012 12.49:




Cicccioo, vero che guardando i limiti di velocità è puramente ipotetico che i quad possano circolare sulla autostrade, sopratutto se guardi solo questi due articoli, ma proprio per questo rimando alla questione peso, che preclude in via definitiva ogni circolazione.

Sfruttando la discussione di piccolociccio, alla pagina precedente, la mia successiva risposta e gli appunti riportati qui sopra da Il Fero, riporto la tua attenzione all'art. 175, comma 2 lettera b


2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

...

b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;


Tenuti presenti gli appunti riportati in seguito, il tuo quad avrà sicuramente massa a vuoto inferiore a 400KG, il che comporta il divieto di circolazione.

Questo in termini di legge.



si ma se non erro il limite minimo sulle autostrade è di 90 Kmh [SM=g27816] e già questo preclude [SM=x402400] a limite puoi salire la rampa di accesso o transitare nei cantieri con limite inferiore [SM=x402408] ma scherzi a parte, quante volte ci si trova dietro un tir a pieno carico in salita? beh allora neanche loro potrebbero transitarvi [SM=x402417]
la nostra resterà sempre una categoria ambigua, vedi anche microcar: quadriciclo leggero; mentre noi no? (tanto per dire di come alcune assicurazioni interpretano)... [SM=g27816]

P.S. per esempio, quì a Campobasso abbiamo una tangenziale che attraversa la città dove il limite per l'intero tratto che sarà di 5Km è di 50Kmh ...ne deduco che col quad sia transitabile [SM=g27828]
pozzoli.samuele
00venerdì 11 maggio 2012 09:54
In realtà, per essere precisi il limite minimo sulla terza corsia è di 90km/h.

Sulla prima è di 60, ma comunque l'accesso è precluso per una questione di pesi minimi a vuoto!
E questo su tutte le strade con cartello di inizio e di fine. Se la tangenziale è una strada urbana o extraurbana secondaria (non ha cartelli blu o verdi) puoi andarci.
Sulle extraurbane principali e autostrade... nada.

Inoltre, un po' OT, ma magari interessa a qualcuno che non ci ha mai fatto caso, alla 3° corsia e interdetto il traffico a tutti i veicoli trainanti un rimorchio, pure a una ferrari con il rimorchio appendice. Questo non perchè ci sia una normativa specifica, ma perchè il limite massimo per i veicoli con rimorchio è di 80Km/h e il 3° corsia il limite minimo è appunto di 90km/h.

;) Ocio!
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