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PATENTE NECESSARIA PER GUIDARE UN QUAD

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    getz89
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    00 17/06/2010 23:33
    io da ciò che ha postato leag deduco questo:
    si possono guidare con la patente A ma anche con la B, e nel caso dell'esame per la patente A1, volendo la si può effettuare su un quad, ma la patente ottenuta sarà valida soltanto per la guida dei quad.. accadico.. non ho capito cosa dici..
    PS. come già detto e ridetto.. a ulteriore conferma leggete qua.. non posto assolutamente nulla di nuovo.. voglio solo evidenziare e far capire questo: il codice della strada, visitabile sul sito aci, afferma che I QUAD SI POSSONO GUIDARE CON LA PATENTE B, la A permette la guida di tutti i motoveicoli, la B dei motoveicoli escluso i motocicli, essendo il quad un MOTOVEICOLO, un QUADRICICLO, la B va bene..gazzetta ufficiale questo è il link da cui ha copiato leag
    e questo il sito dell'aci, relativo al codice della strada, nello specifico a ciò che interessa a noi link aci, codice della strada
    [Modificato da getz89 17/06/2010 23:42]
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    00 17/06/2010 23:52
    Re:
    getz89, 17/06/2010 23.33:

    io da ciò che ha postato leag deduco questo:
    si possono guidare con la patente A ma anche con la B, e nel caso dell'esame per la patente A1, volendo la si può effettuare su un quad, ma la patente ottenuta sarà valida soltanto per la guida dei quad.. accadico.. non ho capito cosa dici..
    PS. come già detto e ridetto.. a ulteriore conferma leggete qua.. non posto assolutamente nulla di nuovo.. voglio solo evidenziare e far capire questo: il codice della strada, visitabile sul sito aci, afferma che I QUAD SI POSSONO GUIDARE CON LA PATENTE B, la A permette la guida di tutti i motoveicoli, la B dei motoveicoli escluso i motocicli, essendo il quad un MOTOVEICOLO, un QUADRICICLO, la B va bene..gazzetta ufficiale questo è il link da cui ha copiato leag
    e questo il sito dell'aci, relativo al codice della strada, nello specifico a ciò che interessa a noi link aci, codice della strada



    esattamente....accadico se ritieni sia necessaria la patente a per favore cita di preciso la modifica,copia un link.....cosi' vediamo di risolvere definitivamente la questione....ciao a tutti
    IL VINCENTE TROVA SEMPRE UNA STRADA,IL PERDENTE TROVA SEMPRE UNA SCUSA
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    00 18/06/2010 05:34
    Ragazzi scusate ma avete letto bene l'articolo 5 : I tricicli ed i quadricicli a motore, cosi come definiti
    dall'art. 3, comma 2, possono essere guidati con una patente della
    categoria A o A1.
    4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza
    non superiore a 11 kW. possono essere guidati, sul territorio
    nazionale, con una patente di guida categoria B.

    Per me quello a qui faceva riferimento l'Accadico è questo.....adesso sarà lui poi a confermare....

    Una buona giornata a tutti...



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    Mat84@
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    veterano
    00 18/06/2010 09:00
    Gas tu non hai nessun problema...
    Nel caso ci volesse questa benedetta patente A, che da quanto ho letto nel decreto che Leag ha riportato appunto alla voce quadricicli sembra e dico sembra bastare la B, tu hai preso la patente nel 1977 quindi puoi guidare sia quad che moto di qualsiasi cc.
    L'eventuale esame per patente A lo deve fare chi ha preso la patente B dopo il 1988...
    Tu sei apposto siamo noi più piccoli ad essere incasinati!!!
    Quello che mi sconcerta è che ancora dopo aver sentito tutte le campane in merito a questo discorso ancora non ne siamo venuti a capo...smentite a favore smentite a sfavore e siamo ancora qui!!!
    A me non frega un'emerito c....o se mi fermano e mi fanno la contravvenzione...al massimo la pago, ma se capita qualcosa di peggio!?tipo un'incidente e grave!?cosa succede?guida senza patente e tentato omicidio?!?!?!?!
    Si va sul penale e li non si scherza...
    Veniamone a capo ragazzi perchè è un gran casino...


    Che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.

    George Jung
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    liut766
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    00 18/06/2010 10:15
    leag71 dall'articolo da te postato si evince che i quad si possono portare a 16 anni con la patente a,a 18 anni con la patente b(per chi non ha la a),indipendentemente dall'anno di conseguimento della patente stessa.
    in questo senso non mi è chiaro l'intervento dell'accadico...ho sbagliato qualcosa?
    IL VINCENTE TROVA SEMPRE UNA STRADA,IL PERDENTE TROVA SEMPRE UNA SCUSA
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    marcus566
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    espertuccio
    00 18/06/2010 10:25
    Ma scusate eh, perchè qualcuno non manda un'email alla polizia stradale? A me mi hanno chiarito un dubbio tempo fa...
  • Tbottina
    "solo chiacchiere, monitor e tastiera ... "
    00 18/06/2010 11:44
    Ragazzi,che bordello....
    ....Ora mi mobilito pure io...Ho degli amici in scuola guida...Vi faccio sapere al più presto.

    E cmq NO COMMENT.
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    JanoPisano
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    00 18/06/2010 12:26
    Ragazzi...
    secondo me ci stiamo facendo un sacco di seghe mentali:


    - Il codice della strada ATTUALE riporta CHIARAMENTE che i quad si possono guidare sia con la A che con la B

    - Il libretto che usano le forze dell'ordine, postato da mat84, riporta CHIARAMENTE che con la A1 e B si possono guidare i quad

    - la Gazzetta Ufficiale del 2003 di cui parlava Accadico riporta CHIARAMENTE (Art.3) che con la B si possono guidare Quadricicli e Tricicli a Motore


    Quindi ? Mi pare che dubbi non ce ne siano...
    [Modificato da JanoPisano 18/06/2010 12:29]
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    liut766
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    00 18/06/2010 12:43
    Re: Ragazzi...
    JanoPisano, 18/06/2010 12.26:

    secondo me ci stiamo facendo un sacco di seghe mentali:


    - Il codice della strada ATTUALE riporta CHIARAMENTE che i quad si possono guidare sia con la A che con la B

    - Il libretto che usano le forze dell'ordine, postato da mat84, riporta CHIARAMENTE che con la A1 e B si possono guidare i quad

    - la Gazzetta Ufficiale del 2003 di cui parlava Accadico riporta CHIARAMENTE (Art.3) che con la B si possono guidare Quadricicli e Tricicli a Motore


    Quindi ? Mi pare che dubbi non ce ne siano...



    [SM=g27811]
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    gasgas321
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    00 18/06/2010 14:50
    Re: GROSSO CASINO Come al Solito
    Mat84@, 18/06/2010 9.00:

    Gas tu non hai nessun problema...
    Nel caso ci volesse questa benedetta patente A, che da quanto ho letto nel decreto che Leag ha riportato appunto alla voce quadricicli sembra e dico sembra bastare la B, tu hai preso la patente nel 1977 quindi puoi guidare sia quad che moto di qualsiasi cc.
    L'eventuale esame per patente A lo deve fare chi ha preso la patente B dopo il 1988...
    Tu sei apposto siamo noi più piccoli ad essere incasinati!!!
    Quello che mi sconcerta è che ancora dopo aver sentito tutte le campane in merito a questo discorso ancora non ne siamo venuti a capo...smentite a favore smentite a sfavore e siamo ancora qui!!!
    A me non frega un'emerito c....o se mi fermano e mi fanno la contravvenzione...al massimo la pago, ma se capita qualcosa di peggio!?tipo un'incidente e grave!?cosa succede?guida senza patente e tentato omicidio?!?!?!?!
    Si va sul penale e li non si scherza...
    Veniamone a capo ragazzi perchè è un gran casino...



    Grazie a tutti per le Delucidazioni e a CHI mi ha risposto in PVT...

    Tuttavia se Io sono a posto Moltissimi sono nella M.. quella che puzza!!
    quindi si potrebbe evidenziare a tutti gli iscritti nei tre forum della possibilità di non avere la patente giusta.... (eventualmente un post di avviso senza creare panico)
    IO ci son capitato per caso, ieri sera cazzeggiando sul sito
    saluti a tutti

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    JanoPisano
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    00 18/06/2010 15:56
    Re: Re: GROSSO CASINO Come al Solito
    gasgas321, 18/06/2010 14.50:



    Grazie a tutti per le Delucidazioni e a CHI mi ha risposto in PVT...

    Tuttavia se Io sono a posto Moltissimi sono nella M.. quella che puzza!!
    quindi si potrebbe evidenziare a tutti gli iscritti nei tre forum della possibilità di non avere la patente giusta.... (eventualmente un post di avviso senza creare panico)
    IO ci son capitato per caso, ieri sera cazzeggiando sul sito
    saluti a tutti



    Secondo me non c'è nessun motivo di avvertire nessuno:

    1° perchè creerebbe il panico in ogni caso, ed inutilmente perchè
    2° sembra che le cose stiano come sempre, ovvero che i quad si possono guidare con la patente A1 / A / B


    Quindi te sei apposto, è vero, ma anche gli altri (compreso me) non siamo , fino a prova contraria, nella m.. [SM=g27816]
    [Modificato da JanoPisano 18/06/2010 15:57]
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    gasgas321
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    00 18/06/2010 20:36
    Re: Re: Re: GROSSO CASINO Come al Solito
    JanoPisano, 18/06/2010 15.56:



    Secondo me non c'è nessun motivo di avvertire nessuno:

    1° perchè creerebbe il panico in ogni caso, ed inutilmente perchè
    2° sembra che le cose stiano come sempre, ovvero che i quad si possono guidare con la patente A1 / A / B


    Quindi te sei apposto, è vero, ma anche gli altri (compreso me) non siamo , fino a prova contraria, nella m.. [SM=g27816]




    Okay

  • (Millino)
    "solo chiacchiere, monitor e tastiera ... "
    00 18/06/2010 21:32
    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    DECRETO 30 settembre 2003
    Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n. 40T).

    IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto
    legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento
    ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che
    delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze
    loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie
    disciplinate dallo stesso codice;
    Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
    codice della strada approvato con decreto del Presidente della
    Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento
    ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che
    conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del codice alle
    direttive comunitarie materie del regolamento;
    Visto il titolo IV del codice della strada «Guida dei veicoli e
    conduzione degli animali»;
    Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,
    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L237
    del 24 agosto 1991, recepita con il decreto ministeriale 8 agosto
    1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1994,
    cosi' come modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1997 e dal
    decreto ministeriale 29 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999;
    Vista la direttiva n. 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L235
    del 17 settembre 1996, recepita con decreto ministeriale 16 luglio
    1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998;
    Vista la direttiva del Consiglio 97/26/CE del 2 giugno 1997
    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L150
    del 7 giugno 1997 recepita con decreto ministeriale del 23 febbraio
    1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999;
    Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1996, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1996, cosi' come modificato
    dal decreto ministeriale 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998;
    Vista la direttiva 2000/56/CE della Commissione del 14 settembre
    2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
    L237 del 21 settembre 2000;
    Considerata la necessita' di adeguare le procedure nazionali in
    materia di guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessita' di
    allineare al diritto comunitario il codice della strada, nonche' il
    regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
    Considerata altresi' la necessita' di provvedere, in un unico
    decreto, i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie
    in materia e di recepire la direttiva 2000/56/CE;

    Adotta
    il seguente decreto:

    Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento
    della direttiva 2000/56/CE

    Art. 1.

    1. Si istituisce, la patente italiana di guida, secondo il modello
    comunitario descritto nell'allegato I.
    2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione
    europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida
    italiane.
    3 Allorche' il titolare di una patente di guida in corso di
    validita', rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia
    la residenza normale, di cui al successivo art. 10, ad esso si
    applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validita'
    della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di
    iscrizioni, sulla patente, delle menzioni indispensabili alla
    gestione della medesima.

    Art. 2.

    1. La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio
    della Repubblica italiana, figura, sulla patente, in un rettangolo
    blu e circondata da dodici stelle gialle.
    2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare
    rischi di falsificazione delle patenti di guida.
    3. Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica,
    al modello di patente previsto nell'allegato I, potranno essere
    apportate dallo Stato italiano sulla base di disposizioni
    comunitarie.
    4. Fatte salve le disposizioni adottate dal Consiglio nella
    materia, il modello di cui all'allegato I non puo' contenere
    dispositivi elettronici informatici.

    Art. 3.

    I. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i
    veicoli delle seguenti categorie:
    categoria A:
    motocicli, con o senza sidecar;
    categoria B:
    a) tricicli e quadricicli non leggeri
    , nonche' autoveicoli la
    cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di
    posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a
    otto. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
    rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
    b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un
    rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve
    superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non
    deve eccedere la massa a vuoto della motrice;
    categoria B+E:
    complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B
    e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;
    categoria C:
    autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa
    massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa
    categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
    autorizzata non superi 750 kg;
    categoria C+E:
    complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella
    categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi
    750 kg;
    categoria D:
    autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di
    posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto.
    Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
    rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
    categoria D+E:
    complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella
    categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera
    750 kg.
    Nell'ambito della categoria A e' rilasciata una patente specifica
    della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di
    cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW.
    2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:
    a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di
    propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei
    veicoli che circolano su rotaie;
    b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino,
    munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a
    combustione interna e/o avente una velocita' massima per costruzione
    superiore a 45 km/h;
    c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di un
    motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o
    avente una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;
    d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote munito di
    un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i motori ad
    accensione comandata (o la cui potenza massima netta e' superiore a 4
    kW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto e' inferiore o
    pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci),
    esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui
    potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kw. La
    velocita' massima per costruzione e' superiore a 45 km/h;

    e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un
    motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o
    di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il
    trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i
    filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non
    circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
    f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su
    ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale
    risiede nella capacita' di traino: specialmente concepito per
    trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o
    rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o
    forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone
    o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto
    di persone o di cose e' solo accessoria.
    3. Ai portatori di handicap gia' titolari di patenti di guida
    ovvero agli aspiranti conducenti si applicano le disposizioni
    dell'art. 116, comma 5, del codice della strada. I veicoli utilizzati
    in sede d'esame pratico per il conseguimento della patente di guida
    da parte di candidati disabili, possono essere esclusi dall'obbligo
    dei doppi comandi.

    Art. 4.

    1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il
    conducente e' abilitato a condurre.
    2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida
    soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova
    di verifica delle capacita' e dei comportamenti di cui all'art. 7
    verra' effettuata a bordo di tali veicoli.

    Art. 5.

    1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato alle seguenti
    condizioni:
    a) la patente per le categorie C o D puo' essere rilasciata
    unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente di categoria B;
    b) la patente per le categorie B+E, C+E, D+E puo' essere
    rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente
    rispettivamente delle categorie B, C o D.
    2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue:
    a) la patente valida per le categorie C+E o D+E e' valida anche
    per guidare complessi della categoria B+E;
    b) la patente valida per la categoria C+E e' valida anche per la
    categoria D+E se il suo titolare e' gia' in possesso di patente per
    la categoria D;
    c) la patente della categoria D rilasciata entro il 30 settembre
    2003 abilita a condurre anche i veicoli per la cui guida e' richiesta
    la categoria C; la patente di categoria D rilasciata dal 1° ottobre
    2003 non consente di condurre i veicoli per la cui guida e' richiesta
    la patente di categoria C.
    3. I tricicli ed i quadricicli a motore, cosi come definiti
    dall'art. 3, comma 2, possono essere guidati con una patente della
    categoria A o A1.
    4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza
    non superiore a 11 kW. possono essere guidati, sul territorio
    nazionale, con una patente di guida categoria B.

    Art. 6.

    1. In materia di eta' minima, le condizioni per il rilascio della
    patente di guida sono le seguenti:
    a) 16 anni: per la sottocategoria A1;
    b) 18 anni: per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2,
    per le categorie B, B+E; per le categorie C e C+E fatte salve le
    disposizioni previste per la guida di taluni autoveicoli dal
    regolamento (CEE) n. 3820/85, sez. III, art. 5 del Consiglio, del
    20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni
    in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
    c) 21 anni: per le categorie D e D+E, fatte salve le disposizioni
    previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento CEE n.
    3820/85.
    2. L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25
    kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16
    kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore
    a 0,16 kW/kg), e' subordinata al conseguimento della patente A da
    almeno due anni. Questa condizione preliminare non e' richiesta se il
    candidato e' di eta' non inferiore a 21 anni e supera una prova
    specifica di controllo della capacita' e dei comportamenti.

    Art. 7.

    1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato, inoltre:
    a) al superamento di una prova di verifica delle capacita' e dei
    comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonche' al
    soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni
    degli allegati II e III;
    b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di
    studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato
    membro che rilascia la patente di guida.
    2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' derogare
    alle disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano
    compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti
    in tale allegato, previo accordo con la Commissione.
    3. In materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione
    della commissione, si possono applicare, per il rilascio della
    patente di guida, le disposizioni della normativa italiana.
    4. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata
    da uno Stato membro della Comunita' europea.

    Art. 8.

    1. Nell'allegato I al presente decreto sono riportati i codici
    comunitari armonizzati, elaborati dalla Commissione europea con
    l'assistenza del «comitato per le patenti di guida»

    Art. 9.

    1. Il titolare di una patente di guida in corso di validita'
    rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea, puo' ottenere
    in sostituzione l'equipollente patente italiana, previa verifica, da
    parte degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in
    corso di validita'.
    2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialita' delle
    leggi penali e dei regolamenti di polizia, al residente in Italia,
    titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro
    della Comunita' europea, si applicano le disposizioni italiane
    concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro
    della patente di guida e, se necessario, si puo' procedere, a tal
    fine, alla sostituzione della patente.
    3. Dopo la sostituzione, e' fatto obbligo di restituire la patente
    originaria allo Stato membro della Comunita' europea che l'ha
    rilasciata, precisandone i motivi.
    4, Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei
    provvedimenti citati al comma 2, puo' essere negata la validita' di
    una patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunita'
    europea. Puo' rifiutarsi, altresi', il rilascio di una patente di
    guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un
    altro Stato membro della Comunita' europea.
    5. Il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato
    membro della Comunita' europea, in seguito a smarrimento o furto puo'
    essere ottenuto in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza
    normale. Gli organi competenti, in tal caso, procedono alla
    duplicazione in base alle informazioni in loro possesso o, se del
    caso, in base ad un attestato delle autorita' competenti dello Stato
    membro che ha rilasciato la patente originaria.
    6. La conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese
    non appartenente alla Comunita' europea con una patente di guida di
    modello comunitario deve essere indicata sulla patente stessa, anche
    ad ogni rinnovo o duplicazione successiva. Tale conversione puo'
    essere effettuata solo se la patente rilasciata da un Paese terzo e'
    stata consegnata all'organo che procede alla conversione. Nel caso in
    cui il titolare di patente di guida non comunitaria, convertita da un
    altro Stato membro della Comunita' europea con la patente
    comunitaria, acquisti la residenza normale in Italia, non si
    applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2.

    Art. 10.

    1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per «residenza
    normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente,
    ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi
    personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia
    interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti
    legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.
    2. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi
    professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli
    interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente
    in luoghi diversi che si trovino in due o piu' Stati membri, si
    intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali,
    a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non
    e' necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro
    per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di
    corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della
    residenza normale.

    Art. 11.

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
    abrogati:

    decreto ministeriale 8 agosto 1994;
    decreto ministeriale 26 giugno 1996;
    decreto ministeriale 14 novembre 1997;
    decreto ministeriale 16 luglio 1998;
    decreto ministeriale 18 ottobre 1998;
    decreto ministeriale 23 febbraio 1999;
    decreto ministeriale 29 marzo 1999.

    Art. 12.

    1. Le equipollenze tra le categorie delle patenti di guida
    rilasciate anteriormente alla data del 1° luglio 1996 e le categorie
    di cui all'art. 3 sono indicate nella tabella di cui all'allegato IV
    al presente decreto.

    Art. 13.

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
    sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Art. 14.

    Il presente decreto, unitamente agli allegati I, II, III e IV e
    alla nota, che ne formano parte integrante sara' pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
    tutti di osservarlo e farlo osservare.
    Roma, 30 settembre 2003

    Il Ministro: Lunardi

    Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2004

    Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
    del territorio, registro n. 1, foglio n. 169


    In poche parole (per come l'ho capita io), per chi ha preso la patente dopo il 1988, con la patente "B" può guidare un quadriciclo NON leggero (un ape Poker ecc., basta che la tara sia superiore ai 400 kg),e moto con cilindrata inferiore ai 125cc e 11Kw.
    Per tutto il resto ci vuole la A, SEMPRE!!
    Quindi per un quad ci vuole la A, ma si può guidare anche a 16 anni.
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    00 18/06/2010 23:17
    no no scusami.. assolutamente no!!! con la B si possono guidare tricicli e quadricicli non leggeri. Cos'è un quadriciclo? mezzo con massa a vuoto inferiore a 400kg o 550 ecc ecc, pot max 15 KW ecc ecc.. i quadricicli sono i QUAD! e con la B i quadricicli si possono guidare, nello specifico la B permette la guida di tutti i motoveicoli, motocicli esclusi. se leggi il link che ho postato io, e si vede chiaramente che deriva direttamente dalla gazzetta ufficiale, lo capisci meglio.. il "viaggio" mentale relativo alla patente A1, descrive ciò che si può guidare con la A1, ma non indica la loro ESCLUSIVITA' a tale patente.. con la B si possono guidare i quad!
    il quadriciclo leggero come caratteristiche ha:
    massa a vuoto inferiore a 350 Kg, e potenza massima 4KW, e 50cc.. i non leggeri sono tutti gli altri, che poi si differenziano in trasporto cose o persone..
    [Modificato da getz89 18/06/2010 23:22]
  • dared_evil74
    "solo chiacchiere, monitor e tastiera ... "
    00 18/06/2010 23:38
    cavolo c'è sempre più confusione...mi sà che forse è meglio guidarli senza patente..
    ahahhahahahaha cosi almeno se ti fermano prendi la multa di sicuro, e non ci si fà seghe mentali con tutte ste A B C D E F ..ahahaha :) che casino pero!!??
    [Modificato da dared_evil74 18/06/2010 23:38]
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    00 18/06/2010 23:57
    Re:
    getz89, 18/06/2010 23.17:

    no no scusami.. assolutamente no!!! con la B si possono guidare tricicli e quadricicli non leggeri. Cos'è un quadriciclo? mezzo con massa a vuoto inferiore a 400kg o 550 ecc ecc, pot max 15 KW ecc ecc.. i quadricicli sono i QUAD! e con la B i quadricicli si possono guidare, nello specifico la B permette la guida di tutti i motoveicoli, motocicli esclusi. se leggi il link che ho postato io, e si vede chiaramente che deriva direttamente dalla gazzetta ufficiale, lo capisci meglio.. il "viaggio" mentale relativo alla patente A1, descrive ciò che si può guidare con la A1, ma non indica la loro ESCLUSIVITA' a tale patente.. con la B si possono guidare i quad!
    il quadriciclo leggero come caratteristiche ha:
    massa a vuoto inferiore a 350 Kg, e potenza massima 4KW, e 50cc.. i non leggeri sono tutti gli altri, che poi si differenziano in trasporto cose o persone..


    esattamente....

    IL VINCENTE TROVA SEMPRE UNA STRADA,IL PERDENTE TROVA SEMPRE UNA SCUSA
    le mie foto:"liut766photoart"
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    00 19/06/2010 08:37
    Re:
    liut766, 18/06/2010 10.15:

    leag71 dall'articolo da te postato si evince che i quad si possono portare a 16 anni con la patente a,a 18 anni con la patente b(per chi non ha la a),indipendentemente dall'anno di conseguimento della patente stessa.
    in questo senso non mi è chiaro l'intervento dell'accadico...ho sbagliato qualcosa?




    Io continuo a non capire dove vi perdete!
    Se leggete attentamente il CDS ma soprattutto l'aricolo 3 comma 2 si capisce chiaramente che tutti i motoveicoli superiori a 50 cc vanno condotti con la patente A perchè i nostri quadricicli sono una sottocategoria dei motoveicoli e quindi rientrano nel campo di applicazione di questo articolo.
    Ne restano esclusi i possessori di patente B che l'abbiano conseguita prima del 1993 e che quindi possono condurre tutti i motoveicoli e quadricicli senza necessitare della patente A.
    Chiaro adesso? [SM=x402417]
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    liut766
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    00 19/06/2010 10:05
    accadico perche' non metti un link,dove lo prendi tu il codice...altrimenti non ne veniamo fuori...
    IL VINCENTE TROVA SEMPRE UNA STRADA,IL PERDENTE TROVA SEMPRE UNA SCUSA
    le mie foto:"liut766photoart"
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    00 19/06/2010 13:29
    no acca scusami ma non è così!!! uno, i quad si possono guidare con la B, leggi i due link che ho messo io.. secondo, i 125 depotenziati a libretto, con meno di 12 KW si possono comunque guidare con la B.. a prescindere dall'anno di conseguimento.. poi, chi ha preso la B prima dell '88, o di non so bene che anno, allora potrà guidare anche altre moto.. ma con la B, conseguita anche ieri, puoi guidare sia quad, tutti i tipi, sia le moto 125 depotenziate..
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    00 20/06/2010 09:13
    anche dove l ho comprato e sui vari siti in internet di nolleggio dicono che per nolleggiare un quad basta la patente B...
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    00 21/06/2010 10:36
    Re:
    getz89, 18/06/2010 23.17:

    no no scusami.. assolutamente no!!! con la B si possono guidare tricicli e quadricicli non leggeri. Cos'è un quadriciclo? mezzo con massa a vuoto inferiore a 400kg o 550 ecc ecc, pot max 15 KW ecc ecc.. i quadricicli sono i QUAD! e con la B i quadricicli si possono guidare, nello specifico la B permette la guida di tutti i motoveicoli, motocicli esclusi. se leggi il link che ho postato io, e si vede chiaramente che deriva direttamente dalla gazzetta ufficiale, lo capisci meglio.. il "viaggio" mentale relativo alla patente A1, descrive ciò che si può guidare con la A1, ma non indica la loro ESCLUSIVITA' a tale patente.. con la B si possono guidare i quad!
    il quadriciclo leggero come caratteristiche ha:
    massa a vuoto inferiore a 350 Kg, e potenza massima 4KW, e 50cc.. i non leggeri sono tutti gli altri, che poi si differenziano in trasporto cose o persone..



    [SM=g27811] ESATTO [SM=g27811]


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    Re: Re:
    l'accadico, 19/06/2010 8.37:




    Io continuo a non capire dove vi perdete!
    Se leggete attentamente il CDS ma soprattutto l'aricolo 3 comma 2



    Accadico, l'articolo 3 del CDS è questo: Definizioni Stradali e di Traffico

    [SM=x402417] [SM=x402417] [SM=x402417]

    @Millino : i "quadricicli non leggeri" sono i quad sopra i 50cc, pertanto chi ha preso la B dopo il 1988 può guidare TUTTI i quad e le moto fino a 125cc ed 11kw, mentre chi ha preso la patente B prima del 1988 può guidare anche TUTTE le moto.

  • dared_evil74
    "solo chiacchiere, monitor e tastiera ... "
    00 21/06/2010 11:09
    Allora ragazzi la diamo questa risposta definitiva? l'accendiamo?
    A) ci vuole la Patente A
    B) basta la patente B
    C) non ci capisco un cxxxo
    D) guidiamo tutti senza patente


    Aiuto a Casa.
    Aiuto pubblico.
    :)
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    00 21/06/2010 20:24
    allora andiamo tranqilli con la B..??
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    JanoPisano
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    00 22/06/2010 09:53
    Re:
    sem.87, 21/06/2010 20.24:

    allora andiamo tranqilli con la B..??



    Fino a prova contraria SI


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