L'assicurazione "rischio Statico" è obbligatoria:
Tutto quello che circola per strade pubbliche con targa propria deve avere una assicurazione propria: Lo dicono l'art 193 del codice della strada, la legge 990/1969 e il codice delle assicurazioni private Dlgs 209/2005 .
I carrelli appendice sono esenti perchè non hanno targa e libretto propri, sono registrati sul libretto del veicolo che li traina e ne risponde la polizza del "trattore".
I rimorchi (TATS o trasporto cose) avendo targa propria devono avere il loro contrassegno di assicurazione anche se la loro polizza risponde solo quando staccati dalla motrice e movimentati a mano oppure in movimento autonomo per guasto del freno di stazionamento o dimenticanza di inserirlo.
Il fatto che quando è attaccato alla macchina in circolazione risponde la polizza del trattore (anche se il carrello resta sempre attaccato allo stesso) non toglie l'obbligo della polizza "rischio statico" .
In caso di controllo la mancanza di polizza RCA obbligatoria viene sanzionato con multa da 742 euro a 2970 più il sequestro immediato e la custodia presso deposito giudiziario ( con costo a carico del proprietario del veicolo sequestrato ) fino all'esibizione di una polizza RCA valida.
[Modificato da JanoPisano 22/09/2009 09:43]