(Millino)
00venerdì 15 ottobre 2010 20:59
Se a qualcuno può interessare......questa è la legge regionale toscana, ogni regione ne ha (personalizzata per la propria regione), ma le "linee guida" sono più o meno le stesse:
Regione Toscana
Consiglio Regionale
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LEGGE REGIONALE 27 giugno 1994, n. 48
30.6.1994 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 45
Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore
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Art. 1 Finalità
Art. 2 Ambito di applicazione - Divieti
Art. 3 Deroghe
Art. 4 Motoslitte
Art. 5 Percorsi e impianti fissi o temporanei - Divieti
Art. 6 Percorsi fissi - Individuazione - Criteri e procedimento
Art. 7 Impianti fissi - Individuazione - Approvazione del progetto - Autorizzazione alla gestione
Art. 8 Gare e manifestazioni di fuori strada
Art. 9 Vigilanza
Art. 10 Sanzioni amministrative
Art. 11 Disposizioni transitorie
Art. 12 Pubblicità e materiale informativo
Art. 13 Segnaletica
ARTICOLO 1
(Finalita')
1. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 4 dello
Statuto e delle competenze trasferite alla Regione ai sensi del
titolo V del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge detta
la disciplina della circolazione dei veicoli a motore al di fuori
delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della
Strada, approvato con DLgs 30 aprile 1992, n. 285, nonche' delle
strade private.
ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione - Divieti)
1. E' fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui
all'articolo 3, di circolare con mezzi motorizzati al di fuori
delle strade di cui all'articolo 1, di costruire impianti fissi
per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla
circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo
tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti,
nelle seguenti aree:
a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29
giugno 1939, n. 1497, ivi comprese le categorie di beni
indicati nell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;
b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;
c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree
protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale
con specifica considerazione dei valori paesistici e
ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale
n. 296 del 19-7-1988 e successive modificazioni;
d) negli alvei di corsi d'acqua pubblici di cui al RD 11 dicembre
1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado
colleganti strade esistenti;
e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale
della Regione ai sensi della LR 64/76.
f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani
dagli strumenti urbanistici comunali;
g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui
all'art. 10, lett. a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992,
n. 157;
h) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 30
dicembre 1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di
impianti fissi e all'allestimento di tracciati o percorsi per
gare.
2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati e' altresi'
vietata ovunque sia stabilito espressamente dal Comune per
ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della
stabilita' del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione
disposto a norma della legislazione vigente dalle autorita'
competenti.
ARTICOLO 3
(Deroghe)
1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 2, la circolazione
fuori strada nelle aree ivi previste e' consentita ai seguenti
mezzi:
a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio
d'istituto in dotazione agli organi ed amministrazioni
statali, provinciali e comunali nonche' alle Comunita' montane
ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilita';
b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale
dello Stato;
c) utilizzati, occasionalmente, per attivita' di soccorso,
antincendio o per il trasporto di invalidi;
d) adibiti all'effettivo esercizio continuativo di attivita'
agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie,
forestali e di trasporto merci. Nel caso di attivita'
faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto
merci e' necessario il consenso scritto del titolare del
fondo;
e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via
temporanea, nonche' proprietari, usufruttuari, locatari di
abitazioni ivi compresi i familiari;
f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti
raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.
2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle
lettere e) ed f) del primo comma, apposito contrassegno di
autorizzazione al transito.
3. Il contrassegno di cui al secondo comma e' rilasciato
gratuitamente, per il transito all'interno di parchi e riserve
naturali nazionali e regionali, dall'Autorita' preposta alla
relativa gestione.
ARTICOLO 4
(Motoslitte)
1. La circolazione di motoslitte e' consentita, nelle aree di cui
all'articolo 2, soltanto nei casi contemplati dall'articolo 3.
ARTICOLO 5
(Percorsi e impianti fissi o temporanei - Divieti)
1. E' fatto divieto, salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e
8, di predisporre impianti fissi, anche su terreni privati, per
la circolazione fuori strada di veicoli a motore, nonche' di
allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare e
manifestazioni anche a carattere occasionale o estemporaneo da
disputare con i mezzi predetti anche su sentieri e mulattiere.
ARTICOLO 6
(Percorsi fissi - Individuazione - Criteri e procedimento)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge ciascuna Provincia puo' individuare nel proprio territorio,
escluse le aree di cui all'articolo 2, percorsi fissi nei quali
sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore
nello svolgimento di attivita' ricreative e agonistiche.
2. L'individuazione e' fatta secondo criteri che minimizzino il
disturbo alla quiete pubblica e gli eventuali danni all'ambiente,
tenuto conto della vocazione e situazione idrogeologica dei
terreni interessati.
3. La Provincia individua i percorsi previo parere vincolante dei
Comuni interessati e previo consenso dei proprietari e conduttori
dei fondi. Sono altresi' sentite le Comunita' montane, se
interessate.
4. I Comuni adeguano, ove occorra, il proprio strumento
urbanistico alla deliberazione provinciale di individuazione dei
percorsi di cui al primo comma entro novanta giorni dalla sua
comunicazione. La relativa variante e' approvata ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 9, secondo comma, lett. d) e
dell'art. 10, terzo comma, della LR 30 dicembre 1984, n. 74 e
successive modificazioni.
ARTICOLO 7
(Impianti fissi - Individuazione - Approvazione del progetto -
Autorizzazione alla gestione)
1. Le aree nelle quali consentire la realizzazione di impianti
fissi formati da un percorso chiuso di limitata estensione per lo
svolgimento permanente di attivita' sportive ed agonistiche,
possono essere individuate da ciascuna Provincia nel proprio
territorio, escluso le aree di cui all'articolo 2, primo comma,
con i criteri, secondo il procedimento e con le limitazioni di
cui all'articolo 6. L'individuazione deve altresi' tenere conto
dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e
urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori
paesistici.
2. I Comuni adeguano, ove occorra, il proprio strumento
urbanistico alla deliberazione provinciale di individuazione
delle aree di cui al primo comma entro novanta giorni dalla sua
comunicazione. La relativa variante e' approvata ai sensi del
combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, lett. d) e
dell'art. 10, terzo comma, della LR 30 dicembre 1984, n. 74 e
successive modificazioni.
3. I progetti degli impianti fissi e delle correlate
infrastrutture, corredati da uno studio di impatto ambientale,
sono approvati dal Comune che rilascia, se e in quanto necessaria
ai sensi delle disposizioni vigenti, la relativa concessione
edilizia, ferma la necessita' del previo conseguimento delle
altre autorizzazioni previste ai sensi della legislazione
vigente.
4. Il Comune rilascia l'autorizzazione alla gestione degli
impianti di cui al terzo comma previa stipula di apposita
convenzione con la quale il gestore si impegna ad adottare misure
idonee a garantire la sicurezza degli impianti, nonche' tutte le
cautele tecniche necessarie ad evitare che le piste formate dal
transito dei veicoli compromettano la stabilita' idrogeologica
dei terreni. Con la stessa convenzione il gestore si impegna al
ripristino di luoghi nel caso di cessazione dell'attivita',
prestando idonee garanzie finanziarie.
ARTICOLO 8
(Gare e manifestazioni di fuori strada)
1. Le gare e manifestazioni di fuori strada, anche se a carattere
occasionale, si svolgono normalmente nei percorsi e impianti
fissi di cui agli articoli 6 e 7.
2. In via eccezionale la Provincia puo' autorizzare lo
svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di
durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi diversi da
quelli indicati negli articoli 6 e 7, escluse comunque le aree di
cui all'articolo 2.
3. L'autorizzazione e' concessa previo il consenso del titolare
del fondo e il parere vincolante del Comune e previa l'assunzione
degli obblighi di ripristino e la prestazione delle garanzie
previste dall'art. 7, quarto comma, da parte del richiedente.
ARTICOLO 9
(Vigilanza)
1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente
legge gli organi di polizia locale, gli ufficiali di polizia
giudiziaria, gli organi di polizia forestale di vigilanza
ordinaria sulla caccia e sulla pesca, gli agenti giurati che ne
abbiano facolta' a norma della legislazione vigente.
ARTICOLO 10
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque violi i divieti di cui all'articolo 2 e' soggetto
alla sanzione pecuniaria amministrativa da L. 300.000 a L.
1.000.000.
2. Qualora il conducente non ottemperi alla formale intimazione
di fermarsi, si applica, in aggiunta alla sanzione prevista dal
primo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000
a L. 300.000.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4 e'
soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da L. 2.000.000
a L. 20.000.000. Analoga sanzione e' stabilita per le violazioni
dei divieti di cui all'art. 5.
4. Per quanto non previsto, si applica la legge regionale 12
novembre 1993, n. 85 recante "Disposizioni per l'applicazione
delle sanzioni amministrative".
ARTICOLO 11
(Disposizioni transitorie)
1. Chiunque risulti, alla data di entrata in vigore della
presente legge, illegittimamente titolare o gestore di impianti
fissi o comunque di aree abilitate o adibite stabilmente ad
attivita' sportive, ricreative od agonistiche di circolazione
fuori strada di veicoli a motore, deve richiedere
l'autorizzazione di cui all'articolo 7 entro quarantacinque
giorni dalla data suddetta. La domanda e' corredata da idonei
elaborati, anche cartografici e fotografici, che descrivano la
situazione di fatto e dal progetto per gli eventuali adeguamenti.
2. Il Comune rilascia l'autorizzazione provvisoria, accompagnata
dalle opportune prescrizioni ai sensi dell'articolo 7, quarto
comma, e previa prestazione delle garanzie ivi previste.
3. L'impianto consegue l'autorizzazione definitiva se compreso
fra quelli individuati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 7.
In caso contrario l'attivita' deve cessare previa esecuzione
delle opere di ripristino indicate nell'atto di autorizzazione
provvisoria.
4. I progetti e le autorizzazioni sono rispettivamente approvati
e rilasciati a norma dell'articolo 7.
ARTICOLO 12
(Pubblicita' e materiale informativo)
1. Presso le Province e i Comuni interessati sono predisposte e
rese consultabili cartografie riportanti l'ubicazione e le
caratteristiche dei percorsi destinati alla circolazione fuori
strada e degli impianti fissi.
2. I proprietari e i conducenti dei veicoli atti alla
circolazione fuori strada sono tenuti a prendere visione delle
cartografie di cui al primo comma.
3. Con la legge di bilancio e' predisposto apposito capitolo di
spesa per la produzione di materiale informativo sui nuovi
obblighi per i conducenti di veicoli fuori strada e per la
realizzazione della segnaletica monitoria di cui all'articolo 13.
ARTICOLO 13
(Segnaletica)
1. Le Province provvedono, entro trenta giorni
dall'individuazione dei percorsi fissi, ad apporre apposita
segnaletica:
a) di divieto di circolazione, in conformita' alle tipologie
vigenti, sulle strade di accesso lungo i perimetri delle aree
di cui all'articolo 2;
b) di individuazione dei percorsi nei quali, ai sensi
dell'articolo 6, e' consentita la circolazione dei veicoli
fuori strada.
2. E' fatto obbligo ai gestori di indicare con apposita
segnaletica la presenza degli impianti fissi di cui all'articolo
7.