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PATENTE NECESSARIA PER GUIDARE UN QUAD

Ultimo Aggiornamento: 29/11/2017 11:16
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11/06/2010 11:03

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Attenzione sembra essere cambiata la legge!!!
Buongiorno a tutti,
siamo di nuovo qui, e sembra che non ne verremo mai fuori, per parlare ancora di PATENTE necessaria per guidare un quad.
Come ben sappiamo, più o meno tutti, il quad si può guidare con la patente B a 18 anni o con la A1 a 16 anni.
Anche il sito Quaddisti.it offre a tutti la possibilità di visionare la legge che decreta appunto l'uso della patente B.
Ieri però mi arriva un messaggio da un ragazzo in Sardegna che mi dice che un suo amico è stato fermato con il suo maxxer 300 e gli è stata ritirata la patente per 6 mesi più una contravvenzione salata perchè alla guida senza patente A.
Al che, sono entrato sul forum, ho preso il decreto e gliel'ho inviato per posta elettronica.
Bene,anzi non bene, la sua risposta è stata che è uscita una nuova circolare che dice che ci vuole la patente A.
Vi allego qui sotto tutta la nostra conversazione:

"Ciao a tutti, è ora ufficiale: per guidare un quad con cilindrata superiore a 150cc e 11Kw di potenza è necessaria la patente A!!!
L'antefatto: pochi giorni fa, qui in Sardegna, viene fermato dai Carabinieri della sezione "Cacciatori di Sardegna", un amico alla guida del suo MXU300, il controllo si conclude con il ritiro della patente (credo 6 mesi) e una grossa multa..
Ci siamo mobilitati chiamando varie caserme di Carabinieri e Polizia Stradale, siamo andati negli uffici della motorizzazione, addirittura anche a Roma.. la risposta è sempre la stessa: NECESSARIA LA PATENTE A!!!
Ora, a me guidare una moto non interessa, la guida del quad non ha nulla a che vedere con quella di una moto.. perchè devo fare l'esame con una moto??? Come al solito c'è un ingnoranza mostruosa alla base dei nostri regolamenti. E' come se io (che la moto non la so usare) dovessi fare la patente C e mi facessero fare la prova con un Elicottero!!! Che centra???
Dite la vostra in merito e portate tutte le info che potete!!!
Ieri alle 9.36"
MIA RISPOSTA
" Ciao QuadE. E. Sardegna.

Ho letto il tuo messaggio circa la patente del quad e ti allego sotto la legge che decreta che i quad si possono guidare con la patente B!

"Osservazioni e citazioni del codice della strada di cui è bene portarsene una copia nel libretto di un quadriciclo.



Osservazioni sparse sulla questione quadricicli.

Codice della Strada

Art. 53/1 I motoveicoli sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote e si distinguono in:

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente; ....

h) quadricicli a motore ...

....

Art.116/3 La patente di guida ... si distingue nelle seguenti categorie .... A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t; B - Motoveicoli esclusi i motocicli ...; D.M. 8/8/94 art. 5/4 I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza non superiore a 11 kw possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente della categoria B. Ne consegue che i motoveicoli (che comprendono anche i quadricicli) tranne i motocicli di cilindrata superiore a 125 cc o potenza massima superiore a 11 kw sono conducibili anche con patente di categoria B. Il D.M. 8/8/94 è il "Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida" Direttiva 2000/56/CE del 14 settembre 2000 che modifica la direttiva 91/439/CEE (non ancora recepita in Italia) Art. 2: "Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2003" (nulla innova per quanto riguarda le categorie delle patenti). Nota personale: leggendo la direttiva 91/439/CEE si trova l'art.3/3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intende: ....

- per «triciclo» e «quadriciclo», ogni veicolo rispettivamente a tre o a quattro ruote che rientra nella ****categoria B****, la cui velocità massima, per costruzione, è superiore a 45 km/ora (Articolo 1 dir. 97/26/CE) o munito di motore termico ad accensione comandata di cilindrata superiore a 50 cm3, o avente altro motore di potenza equivalente. La massa a vuoto non può eccedere 550 kg. La massa a vuoto dei veicoli a propulsione elettrica non deve tener conto della massa delle batterie. l'art.5/3. Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare la seguente equipollenza:

a) i tricicli e i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della categoria A o A1;

Da questi estratti noi deduciamo, che i quadricicli possano essere guidati sia con la patente A, A1 e B, e che non vi siano restrizioni di età (oltre i 18 anni) o patente per la guida di qualsiasi tipo di quadriciclo, ovviamente purchè omologato come tale per la circolazione sulla sede stradale.

Ricordiamo comunque cha fino al compimento del 18esimo anno di età, la stato italiano non consente la guida di motoveicoli superiori ai 125cc. (I quadricicli fanno ovviamente parte della categoria dei motoveicoli) Art 115, paragrafo 1 comma C (Nuovo Codice della strada).

Per quanto riguarda poi la norma esplicita, dove si cita espressamente la possibilità di guida del quad con la Patente b, riportiamo il decreto ministeriale di aggiornamente del vigente codice alla normativa europea: riferimento articolo 3, comma 1 - categoria b:

Decreto Ministeriale - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 settembre 2003

"Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n. 40T)."

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, n. 88)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie materie del regolamento;
Visto il titolo IV del codice della strada «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»;
Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L237 del 24 agosto 1991, recepita con il decreto ministeriale 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1994, così come modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1997 e dal decreto ministeriale 29 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999;
Vista la direttiva n. 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L235 del 17 settembre 1996, recepita con decreto ministeriale 16 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998;
Vista la direttiva del Consiglio 97/26/CE del 2 giugno 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L150 del 7 giugno 1997 recepita con decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999;
Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1996, così come modificato dal decreto ministeriale 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998;
Vista la direttiva 2000/56/CE della Commissione del 14 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L237 del 21 settembre 2000;
Considerata la necessità di adeguare le procedure nazionali in materia di guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessità di allineare al diritto comunitario il codice della strada, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
Considerata altresì la necessità di provvedere, in un unico decreto, i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia e di recepire la direttiva 2000/56/CE;

Adotta

il seguente decreto: Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE

Art. 1.

1. Si istituisce, la patente italiana di guida, secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I.
2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.
3 Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza normale, di cui al successivo art. 10, ad esso si applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente, delle menzioni indispensabili alla gestione della medesima.

Art. 2.

1. La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio della Repubblica italiana, figura, sulla patente, in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle.
2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida.
3. Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica, al modello di patente previsto nell'allegato I, potranno essere apportate dallo Stato italiano sulla base di disposizioni comunitarie.
4. Fatte salve le disposizioni adottate dal Consiglio nella materia, il modello di cui all'allegato I non può contenere dispositivi elettronici informatici.

Art. 3.

1. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

categoria A:
motocicli, con o senza sidecar;

categoria B:
a) tricicli e quadricicli non leggeri, nonché autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice;

categoria B+E:
complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;

categoria C:
autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

categoria C+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

categoria D:
autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

categoria D+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

Nell'ambito della categoria A è rilasciata una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino, munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è superiore a 4 kW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kw. La velocità massima per costruzione è superiore a 45 km/h;
e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

3. Ai portatori di handicap già titolari di patenti di guida ovvero agli aspiranti conducenti si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma 5, del codice della strada. I veicoli utilizzati in sede d'esame pratico per il conseguimento della patente di guida da parte di candidati disabili, possono essere esclusi dall'obbligo dei doppi comandi."

Detto questo ti consiglio prima però di chiedere se ci sono stati aggiornamenti recenti, e poi far vedere questo decreto.

Spero di esserti stato d'aiuto, un saluto."


SUA RISPOSTA

"Ieri alle 17.26
Matteo Grazie della partecipazione al forum!!!
Ti posso dire che me lo sono studiato perbene il codice, ed anche io mi sono convinto che non hanno capito nnke di che si parla, quando si menziona il quad. Ho fatto le stesse storie alla motorizzazione civile (in qsto caso di Oristano), Carabinieri e Polizia stradale..
Qua sotto incollo la risposta ai messaggi in pvt che mi sono arrivati.

A quanto pare alle motorizzazioni è stata passata una circolare ministeriale. La legge non era chiara fino a poco tempo fa, questo lo sapevate, ora invece è diventata abbastanza chiara secondo loro e, visto che la legge non ammette ignoranza, siamo noi in torto!!! Io ho ritirato il quad avant'ieri, ho dovuto fare la patente A dopo aver telefonato a mezzo mondo: carabinieri, polizia stradale, motorizzazione civile, ed il mio rivenditore, che fino a tre gg fa diceva che non era possibile, ha avuto conferma dall'agenzia che gli sbriga le pratiche e che si trovava a Roma.. e confermano che è così. Il mio amico ha perso la patente pare per 6 mesi!!!

Qualsiasi informazione in merito può essere utile, partecipate!!!"

Dovremmo fare una chiassosa protesta...
MIA RISPOSTA
Matteo Falsini
"Adesso provo a sentire la mia agenzia che mi sbriga le pratiche.
Ti consiglio di inserire questa discussione anche sul Sito Quaddisti.it, in quanto ci sono tante persone che sono dentro anche al discorso legge sui quad.
Ti farò sapere...
Un Saluto"

Adesso sto aspettando notizie dalla mia agenzia che chiamerà la motorizzazione di Roma per sapere un pò se effettivamente è cambiato qualcosa! [SM=g27812]

Incrociamo le dita... [SM=g27813]


Che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.

George Jung
11/06/2010 11:13

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si dovrebbe vedere sta circolare per capirci qualcosa,a me la faccenda sembra molto strana,ma siamo in un paese dove il disordine e l'ignoranza sono la regola,quindi...tutto è possibile.....mha speriamo bene....
IL VINCENTE TROVA SEMPRE UNA STRADA,IL PERDENTE TROVA SEMPRE UNA SCUSA
le mie foto:"liut766photoart"
11/06/2010 11:14

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grazie mat per la spiegazione dettagliata...
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Appena avrò notizie dall'agenzia allegherò anche questa presunta circolare...


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George Jung
11/06/2010 11:59

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ma...
ci fanno portare i quad dai 16 anni e poi ci vuoole la patente A???!!! [SM=x402400]

Speriamo sia un falso allarme..
[Modificato da @team san severo@ 11/06/2010 11:59]
11/06/2010 13:11

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ma patente A quale per la cronaca? A1? A2? A3? quale? ma porca vacca però..
11/06/2010 13:21

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scusate ma in ogni caso.. la legge non è retroattiva giusto??
11/06/2010 14:06

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Se fino ad oggi era in un modo....
non possono mica cambiare tutto senza avvertire... se così fosse ne avrebbero parlato i TG ed invece...

io credo che lo sfortunato quaddista sia capitato in un "buco di ignoranza" tipico di chi la legge dovrebbe saperla a memoria...

Sarebbe interessante leggere questa famosa circolare...

dal sito dell'ACI si legge:

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 53. Motoveicoli.

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 116. , comma 3

Patente B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

QUINDI : I QUAD SONO CLASSIFICATI TRA I MOTOVEICOLI ED I MOTOVEICOLI, ESCLUSI I MOTOCICLI, POSSONO ESSERE GUIDATI CON LA PATENTE B
[Modificato da JanoPisano 11/06/2010 14:21]
11/06/2010 14:15

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che poi un codice non si modifica con una circolare per una questione di rapporti fra atti normativi...tra l'altro....
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11/06/2010 15:17

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Re: Se fino ad oggi era in un modo....
JanoPisano, 11/06/2010 14.06:

non possono mica cambiare tutto senza avvertire... se così fosse ne avrebbero parlato i TG ed invece...

io credo che lo sfortunato quaddista sia capitato in un "buco di ignoranza" tipico di chi la legge dovrebbe saperla a memoria...

Sarebbe interessante leggere questa famosa circolare...

dal sito dell'ACI si legge:

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 53. Motoveicoli.

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 116. , comma 3

Patente B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

QUINDI : I QUAD SONO CLASSIFICATI TRA I MOTOVEICOLI ED I MOTOVEICOLI, ESCLUSI I MOTOCICLI, POSSONO ESSERE GUIDATI CON LA PATENTE B




Esatto Jano,

penso anche io che l'ignoranza non ha confini [SM=g27812]
Il problema però è che se questa ignoranza non viene documentata e rimane tale, cosa possiamo fare?
Come capitato a questo ragazzo.
Ha preso il verbale, con tanto di ritiro della patente, e ha provato comunque a far capire ai carabinieri che si possono guidare con patente B.
I carabinieri hanno chiesto informazioni alla motorizzazione prima di Oristano,poi a quella di Roma e la rsiposta è stata sempre la stessa:PATENTE A!!!
A questo punto i carabinieri devono confermare la contravvenzione.
Adesso l'unica cosa che rimane da fare è tramite avvocato e quindi processo, a fare ricorso con susseguente esborso economico facendo leva sul decreto sopra.
Ma se poi davvero esiste questa circolare!?
Perdi soldi e Patente comunque!!!

Purtroppo attendo ancora una risposta dall'agenzia...
Sarà il sintomo che effettivamente non ci capiscono un c [SM=x402410] o alla motorizzazione!?!?!?!?!?!?!?!?!?!



Che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.

George Jung
11/06/2010 15:21

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Re: Re: Se fino ad oggi era in un modo....
Mat84@, 11/06/2010 15.17:




Ma se poi davvero esiste questa circolare!?
Perdi soldi e Patente comunque!!!





ho capito... ma se questa circolare se la leggono solo loro un povero disgraziato come lo fa a sapere? E poi il codice della strada non dovrebbe essere aggiornato sulla base di questa circolare?

Io fossi in lui darei tutto in mano all'avvocato senza pensarci troppo




11/06/2010 15:25

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Re: Re: Re: Se fino ad oggi era in un modo....
JanoPisano, 11/06/2010 15.21:



ho capito... ma se questa circolare se la leggono solo loro un povero disgraziato come lo fa a sapere? E poi il codice della strada non dovrebbe essere aggiornato sulla base di questa circolare?

Io fossi in lui darei tutto in mano all'avvocato senza pensarci troppo






concordo [SM=g27811]

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11/06/2010 18:59

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mi avete fatto venir paura anche a me... io ho la patente C ma non la A e la uso per lavoro e non vorrei capitare anch io in un situazione del genere perche mi comporterebbe non pochi problemi lavorativi...
14/06/2010 08:35

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Come al solito...
Allora,
dopo aver smobilitato mezza Arezzo,tra scuole guida ed agenzie, mi confermano che questa fantomatica circolare sembra non esistere...
Come al solito l'ignoranza che c'è all'interno di chi dovrebbe conoscere la legge a memoria, crea sempre diversi problemi a noi cittadini... [SM=g27812] [SM=g27812] [SM=g27812]
Quindi per il momento sembra essere tutto come prima!
Portiamoci comunque dietro quando siamo con il quad, il decreto che dice che i quad si possono guidare con patente B.

[SM=x402418] [SM=x402418] [SM=x402418]



Che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.

George Jung
14/06/2010 10:03

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assurdo che le forze dell'ordine e la motorizzazione non conoscano il codice della strada...solo in Italia succedono certe cose.......E IO PAGO!.......
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14/06/2010 10:46

e noi paghiamo!
14/06/2010 18:31

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si alla fine fanno tante leggi e direttive solo per incassare soldi e creando un mare di confusione...
fin ora non mi hanno mai fermato ma immagino che appena c'è un posto di blocco i quad vengono fermati tanto sanno che qualcosache non va tanto per rompere lo troveranno...
16/06/2010 22:38

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Ragazzi sembra proprio essere vero...
Sera a tutti,
oggi mi hanno spedito questo prontuario tramite mail (il ragazzo se l'è fatto mandare per fax dai carabinieri della sua città) ed effettivamente questa legge che ci vieta di guidare i quad con la patente B sembra davvero esistere!!! [SM=g27813] [SM=g27813] [SM=g27813]

Allego immagine

E adesso?!
Tutti a fare la patente A, tra l'altro dando l'esame con una moto? [SM=g27812] [SM=g27812]
Non ho parole [SM=g27826] [SM=g27826] [SM=g27826]


Che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.

George Jung
17/06/2010 10:54

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Re: Ragazzi sembra proprio essere vero...
Mat84@, 16/06/2010 22.38:

Sera a tutti,
oggi mi hanno spedito questo prontuario tramite mail (il ragazzo se l'è fatto mandare per fax dai carabinieri della sua città) ed effettivamente questa legge che ci vieta di guidare i quad con la patente B sembra davvero esistere!!! [SM=g27813] [SM=g27813] [SM=g27813]

Allego immagine

E adesso?!
Tutti a fare la patente A, tra l'altro dando l'esame con una moto? [SM=g27812] [SM=g27812]
Non ho parole [SM=g27826] [SM=g27826] [SM=g27826]




Mah.. veramente... c'è scritto chiaramente che con la B si possono guidare i veicoli della sottocategoria A1 (seconda pagina, in alto)


17/06/2010 18:43

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Ragazzi gli ignoranti siamo noi perchè se andate a leggere il nuovo CDS puibblicato sulla gazzetta ufficiale del 2003, leggerete chiaramente che la modifica veniva introdotta in quella pubblicazione!
Io è da molto tempo che la dico questa cosa e puntualmente tutti fanno riferimento ad articoli estrapolati da pubblicazioni addirittura di moto4!
L'unico documento ufficiale al quale bisogna fare riferimento è la Gazzetta ufficiale dello stato ed io consiglio addirittura di stampare le pagine interessate e portarle dietro, tutte le altre notizie e publicazioni sono forvianti ed in alcuni casi non veritiere che inducono all'errore.
Anche in tecnica abbiamo affrontato questo argomento ed io anche li ho ribadito il concetto che adesso appare chiaro ed evidente per tutti, quindi per guidare il quad ci vuole la patente A e questo fin dal 2003. [SM=g27828]
17/06/2010 19:08

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Estremo
quale sarebbe l'articolo a cui far riferimento?

io in teoria con l'A1 dovrei star tranquillo.. no??
17/06/2010 19:20

che confusione!!! patente A??? patente B??? e che caXXo!!!
Ho un cognato che è in Polizia da 10 anni e lui mi dice che con la B và bene...... boh...adesso ho davvero il dubbio ...e credo che questo argomento deve essere affrontato meglio per evitare spiacevoli sorprese..ciao a tutti.
17/06/2010 20:26

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Assoluto
Dopo aver letto con molto interesse questa discussione sono andata a cercare questo decreto del 2003, dovrebbere essere questo....



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 settembre 2003
Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n. 40T).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che
delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze
loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie
disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che
conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del codice alle
direttive comunitarie materie del regolamento;
Visto il titolo IV del codice della strada «Guida dei veicoli e
conduzione degli animali»;
Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L237
del 24 agosto 1991, recepita con il decreto ministeriale 8 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1994,
cosi' come modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1997 e dal
decreto ministeriale 29 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999;
Vista la direttiva n. 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L235
del 17 settembre 1996, recepita con decreto ministeriale 16 luglio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998;
Vista la direttiva del Consiglio 97/26/CE del 2 giugno 1997
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L150
del 7 giugno 1997 recepita con decreto ministeriale del 23 febbraio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999;
Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1996, cosi' come modificato
dal decreto ministeriale 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998;
Vista la direttiva 2000/56/CE della Commissione del 14 settembre
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L237 del 21 settembre 2000;
Considerata la necessita' di adeguare le procedure nazionali in
materia di guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessita' di
allineare al diritto comunitario il codice della strada, nonche' il
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
Considerata altresi' la necessita' di provvedere, in un unico
decreto, i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie
in materia e di recepire la direttiva 2000/56/CE;

Adotta
il seguente decreto:

Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento
della direttiva 2000/56/CE

Art. 1.

1. Si istituisce, la patente italiana di guida, secondo il modello
comunitario descritto nell'allegato I.
2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione
europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida
italiane.
3 Allorche' il titolare di una patente di guida in corso di
validita', rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia
la residenza normale, di cui al successivo art. 10, ad esso si
applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validita'
della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di
iscrizioni, sulla patente, delle menzioni indispensabili alla
gestione della medesima.

Art. 2.

1. La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio
della Repubblica italiana, figura, sulla patente, in un rettangolo
blu e circondata da dodici stelle gialle.
2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare
rischi di falsificazione delle patenti di guida.
3. Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica,
al modello di patente previsto nell'allegato I, potranno essere
apportate dallo Stato italiano sulla base di disposizioni
comunitarie.
4. Fatte salve le disposizioni adottate dal Consiglio nella
materia, il modello di cui all'allegato I non puo' contenere
dispositivi elettronici informatici.

Art. 3.

I. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i
veicoli delle seguenti categorie:
categoria A:
motocicli, con o senza sidecar;
categoria B:
a) tricicli e quadricicli non leggeri, nonche' autoveicoli la
cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a
otto. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un
rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve
superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non
deve eccedere la massa a vuoto della motrice;
categoria B+E:
complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B
e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;
categoria C:
autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa
massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa
categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non superi 750 kg;
categoria C+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella
categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi
750 kg;
categoria D:
autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto.
Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria D+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella
categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera
750 kg.
Nell'ambito della categoria A e' rilasciata una patente specifica
della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di
cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:
a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di
propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei
veicoli che circolano su rotaie;
b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino,
munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a
combustione interna e/o avente una velocita' massima per costruzione
superiore a 45 km/h;
c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di un
motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o
avente una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;
d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote munito di
un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i motori ad
accensione comandata (o la cui potenza massima netta e' superiore a 4
kW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci),
esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui
potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kw. La
velocita' massima per costruzione e' superiore a 45 km/h;
e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un
motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o
di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il
trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i
filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non
circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su
ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale
risiede nella capacita' di traino: specialmente concepito per
trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o
rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o
forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone
o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto
di persone o di cose e' solo accessoria.
3. Ai portatori di handicap gia' titolari di patenti di guida
ovvero agli aspiranti conducenti si applicano le disposizioni
dell'art. 116, comma 5, del codice della strada. I veicoli utilizzati
in sede d'esame pratico per il conseguimento della patente di guida
da parte di candidati disabili, possono essere esclusi dall'obbligo
dei doppi comandi.

Art. 4.

1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il
conducente e' abilitato a condurre.
2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida
soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova
di verifica delle capacita' e dei comportamenti di cui all'art. 7
verra' effettuata a bordo di tali veicoli.

Art. 5.

1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato alle seguenti
condizioni:
a) la patente per le categorie C o D puo' essere rilasciata
unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie B+E, C+E, D+E puo' essere
rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente
rispettivamente delle categorie B, C o D.
2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue:
a) la patente valida per le categorie C+E o D+E e' valida anche
per guidare complessi della categoria B+E;
b) la patente valida per la categoria C+E e' valida anche per la
categoria D+E se il suo titolare e' gia' in possesso di patente per
la categoria D;
c) la patente della categoria D rilasciata entro il 30 settembre
2003 abilita a condurre anche i veicoli per la cui guida e' richiesta
la categoria C; la patente di categoria D rilasciata dal 1° ottobre
2003 non consente di condurre i veicoli per la cui guida e' richiesta
la patente di categoria C.
3. I tricicli ed i quadricicli a motore, cosi come definiti
dall'art. 3, comma 2, possono essere guidati con una patente della
categoria A o A1.
4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza
non superiore a 11 kW. possono essere guidati, sul territorio
nazionale, con una patente di guida categoria B.

Art. 6.

1. In materia di eta' minima, le condizioni per il rilascio della
patente di guida sono le seguenti:
a) 16 anni: per la sottocategoria A1;
b) 18 anni: per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2,
per le categorie B, B+E; per le categorie C e C+E fatte salve le
disposizioni previste per la guida di taluni autoveicoli dal
regolamento (CEE) n. 3820/85, sez. III, art. 5 del Consiglio, del
20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni
in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
c) 21 anni: per le categorie D e D+E, fatte salve le disposizioni
previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento CEE n.
3820/85.
2. L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25
kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16
kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore
a 0,16 kW/kg), e' subordinata al conseguimento della patente A da
almeno due anni. Questa condizione preliminare non e' richiesta se il
candidato e' di eta' non inferiore a 21 anni e supera una prova
specifica di controllo della capacita' e dei comportamenti.

Art. 7.

1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato, inoltre:
a) al superamento di una prova di verifica delle capacita' e dei
comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonche' al
soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni
degli allegati II e III;
b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di
studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato
membro che rilascia la patente di guida.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' derogare
alle disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano
compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti
in tale allegato, previo accordo con la Commissione.
3. In materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione
della commissione, si possono applicare, per il rilascio della
patente di guida, le disposizioni della normativa italiana.
4. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata
da uno Stato membro della Comunita' europea.

Art. 8.

1. Nell'allegato I al presente decreto sono riportati i codici
comunitari armonizzati, elaborati dalla Commissione europea con
l'assistenza del «comitato per le patenti di guida»

Art. 9.

1. Il titolare di una patente di guida in corso di validita'
rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea, puo' ottenere
in sostituzione l'equipollente patente italiana, previa verifica, da
parte degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in
corso di validita'.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialita' delle
leggi penali e dei regolamenti di polizia, al residente in Italia,
titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro
della Comunita' europea, si applicano le disposizioni italiane
concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro
della patente di guida e, se necessario, si puo' procedere, a tal
fine, alla sostituzione della patente.
3. Dopo la sostituzione, e' fatto obbligo di restituire la patente
originaria allo Stato membro della Comunita' europea che l'ha
rilasciata, precisandone i motivi.
4, Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei
provvedimenti citati al comma 2, puo' essere negata la validita' di
una patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunita'
europea. Puo' rifiutarsi, altresi', il rilascio di una patente di
guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un
altro Stato membro della Comunita' europea.
5. Il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato
membro della Comunita' europea, in seguito a smarrimento o furto puo'
essere ottenuto in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza
normale. Gli organi competenti, in tal caso, procedono alla
duplicazione in base alle informazioni in loro possesso o, se del
caso, in base ad un attestato delle autorita' competenti dello Stato
membro che ha rilasciato la patente originaria.
6. La conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese
non appartenente alla Comunita' europea con una patente di guida di
modello comunitario deve essere indicata sulla patente stessa, anche
ad ogni rinnovo o duplicazione successiva. Tale conversione puo'
essere effettuata solo se la patente rilasciata da un Paese terzo e'
stata consegnata all'organo che procede alla conversione. Nel caso in
cui il titolare di patente di guida non comunitaria, convertita da un
altro Stato membro della Comunita' europea con la patente
comunitaria, acquisti la residenza normale in Italia, non si
applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2.

Art. 10.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per «residenza
normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente,
ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi
personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia
interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti
legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.
2. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi
professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli
interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente
in luoghi diversi che si trovino in due o piu' Stati membri, si
intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali,
a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non
e' necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro
per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di
corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della
residenza normale.

Art. 11.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:

decreto ministeriale 8 agosto 1994;
decreto ministeriale 26 giugno 1996;
decreto ministeriale 14 novembre 1997;
decreto ministeriale 16 luglio 1998;
decreto ministeriale 18 ottobre 1998;
decreto ministeriale 23 febbraio 1999;
decreto ministeriale 29 marzo 1999.

Art. 12.

1. Le equipollenze tra le categorie delle patenti di guida
rilasciate anteriormente alla data del 1° luglio 1996 e le categorie
di cui all'art. 3 sono indicate nella tabella di cui all'allegato IV
al presente decreto.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 14.

Il presente decreto, unitamente agli allegati I, II, III e IV e
alla nota, che ne formano parte integrante sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
tutti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 settembre 2003

Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 169

Allegato I



17/06/2010 20:32

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E poi ho trovato anche questo :

www.codicestradainfantino.it/circolari/prassiart121/prassiart121_circ2004_04_dim30009_03_dir2000_56_disp%20applica...



17/06/2010 22:13

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Sesso: Maschile
Quad Navetta
Capo
Ciao a tutti...
scusatemi se urlo ma....

IN PAROLE POVERE MI OCCORRE ASSOLUTAMENTE UNA RISPOSTA???

IO ho il Prowler XT 650 e ho la patente B dal lontano 1977....

se ho CAPITO dovrei fare l'esame per la patente A ...

Ditemi cosa devo fare grazie....

NON POSSO PERMETTERMI IL SEQUESTRO DELLA PATENTE " Assolutamente nooo!! "

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